giovedì 12 gennaio 2012

Riforma della CRI: Schema di decreto legislativo

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 424),
premesso che:
si condivide l'esigenza di riorganizzare la Croce rossa italiana, anche allo scopo di porre fine alla gestione commissariale che ha contraddistinto 24 degli ultimi 30 anni di attività, atteso che solo per 6 anni la Croce rossa è stata diretta dai propri organi statutari (1999-2001, Presidente Garavaglia; 2006-2008, Presidente Barra);
la Croce rossa italiana, oltre al personale a tempo indeterminato, si avvale di 1464 dipendenti a tempo determinato e di 346 dipendenti in servizio temporaneo presso il corpo militare con contratti che si sono rinnovati più volte nel corso del tempo;
è necessario superare eventuali violazioni dei principi di indipendenza e di neutralità, conseguenti alla presenza in Italia, unico paese nel mondo, di un corpo militare, come evidenziato anche dal responsabile organizzativo della Croce rossa internazionale;
appare problematico, come emerso nel corso delle audizioni informali svolte, mantenere la natura pubblica dell'Ente limitatamente al solo livello nazionale e regionale, privatizzando quello provinciale e locale;
è necessario individuare uno status giuridico della Croce rossa italiana che sia compatibile con la possibilità per la stessa di partecipare a gare di appalto per la gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitari in situazione di parità con i soggetti del terzo settore;
la destinazione del patrimonio dovrà essere coerente con la natura giuridica che assumerà l'Ente;
la riduzione del 40 per cento della spesa relativa al personale rischia di compromettere il perseguimento delle finalità stesse dell'Ente;
nel corso dell'esame in Commissione sono emersi dubbi sulla possibilità che lo schema di decreto legislativo - trasmesso alle Camere il 18 novembre 2011 - possa effettivamente godere dell'ulteriore proroga di due mesi come prevede la norma di delega di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
preso atto dei rilievi espressi in data 22 dicembre 2011 dalla IV Commissione (Difesa), che nel complesso si condividono e che si ritengono parte integrante del presente parere, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1, siano introdotte norme che salvaguardino lo status giuridico
del personale di tutti e quattro i livelli organizzativi della Croce rossa, nazionale, regionale, provinciale e locale;
b) all'articolo 1, comma 4, lettera a), alla fine siano aggiunte le seguenti parole: «qualora non gestiti da altri soggetti pubblici o privati»;
c) all'articolo 1, comma 4, sia soppressa la lettera i);
e) all'articolo 3, venga soppressa la disposizione che prevede la riduzione del 40 per cento della spesa per il personale in servizio, si preveda la stabilizzazione del personale a tempo determinato e si definisca la pianta organica sulla base dell'attuale dotazione di personale prevedendo, se necessario, le opportune misure di mobilità;
f) all'articolo 4, sia inserita una disposizione volta alla stabilizzazione delle 346 unità di personale ausiliario militare a tempo determinato, prevedendo altresì che in tempi brevi si possa procedere alla soppressione del corpo militare ed al trasferimento del personale ad altra amministrazione;
g) si preveda che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto si proceda alla elezione degli organi statutari;
h) siano recepiti i rilievi mossi dal Comitato per la Legislazione, in particolare quelli relativi alla corretta formulazione, al coordinamento interno e alla tecnica di redazione del testo.
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, in quanto appare problematica la differenziazione dello status giuridico dei comitati locali e provinciali da quello nazionale;
b) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 5, prevedendo che la proprietà di una parte del patrimonio immobiliare e mobiliare già utilizzato dai comitati provinciali e locali venga agli stessi trasferita.
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